Imposta di soggiorno

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Cos'è

Il presupposto dell’imposta è il pernottamento delle persone fisiche (non residenti) nelle strutture ricettive nel territorio comunale. L’imposta è dovuta dal 01 dicembre 2017.

A chi si rivolge

I gestori delle strutture ricettive dovranno riversare trimestralmente l’imposta di soggiorno incassata dai clienti al Comune entro il 15 del mese successivo al trimestre di riferimento mediante il servizio pagoPA.

Cosa si ottiene

La Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Veneto n. 19 del 09/01/2013, equipara i gestori di strutture ricettive agli “agenti contabili di fatto”. Da ciò ne deriva che i gestori delle strutture ricettive in relazione all’imposta di soggiorno sono soggetti all’attività di vigilanza dell’Amministrazione Comunale e anche al controllo giurisdizionale della Corte dei Conti, con nuovi e ulteriori oneri e responsabilità anche penali. I gestori sono tenuti a presentare il conto della propria gestione mediante l’utilizzo dell’apposito modello ministeriale (mod. 21), approvato con D.P.R. 194/1996.
Tale modello contiene: il periodo, l’oggetto, gli estremi della riscossione e gli estremi di riversamento delle somme di denaro nel conto di tesoreria del Comune. Esso deve essere trasmesso al Comune entro  il 31/01 per il successivo inoltro alla Corte dei Conti.

Documenti

  PDF61,7K regolamento imposta di soggiorno.pdf
  PDF534,6K tariffe imposta soggiorno.pdf