AVVISO ALLA CITTADINANZA A seguito dell’entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011) dal 1° gennaio 2012 è fatto divieto agli Uffici comunali rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni (art. 40, D.P.R. 445/2000).
I certificati saranno validi e utilizzabili solo nei rapporti tra privati e porteranno la seguente dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
Questo comporta che per i certificati dell’anagrafe (residenza, stato famiglia, contestuali, esistenza in vita, ecc.) è previsto, il pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria, (ossia € 14,62 + € 0,50) per ciascun documento.
Si ricorda comunque che il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con “istituzioni private”: (banche, assicurazioni, agenzie d’affari, poste italiane, notai (art. 2, .D.P.R. 445/2000).
L’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445/2000) ma non ha nessun costo (né imposta di bollo e diritti di segreteria) e non è necessaria l’autenticazione della firma.
Per informazioni:
it/UfficiServizi/Autocertificazione.html